ConvenzioneTitolo V

Art. 31

In vigore dal 28 giu 1962
In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate. Queste Autorità - salvo rinuncia formale da parte degli interessati - devono prevenire in tempo utile il Console competente affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorità stesse abbiano intenzione di effettuare. La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa, e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sarà proceduto in sua assenza. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazioni davanti ai tribunali o davanti alle Autorità locali.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-31

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