Convenzione›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 28 giu 1962
In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato
di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate.
Queste Autorità - salvo rinuncia formale da parte degli
interessati - devono prevenire in tempo utile il Console competente affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorità stesse abbiano intenzione di effettuare.
La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa,
e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sarà proceduto in sua assenza.
Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o
membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazioni davanti ai tribunali o davanti alle Autorità locali.
Storico versioni
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