Convenzione
Art. 34
In vigore dal 28 giu 1962
Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-34