AccordoTitolo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione nel proprio territorio delle merci originarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalità prevista, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. In particolare: a) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni; b) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A dell'Allegato i annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni; c) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati, rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni; d) il Governo italiano si impegna a favorire la esportazione verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato I annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.
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