Accordo›Titolo PRIMO
Art. 7
In vigore dal 28 giu 1962
Qualora, le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute
negli atti istitutivi ed applicativi di comunità, alle quali le Parti contraenti aderiscano, istituite tra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, valgono le norme contenute in tali atti.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-7