Accordo›Titolo PRIMO
Art. 3
In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed
importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-3