Accordo›Titolo PRIMO
Art. 6
In vigore dal 28 giu 1962
Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo
allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, a prescindere dalle Convenzioni speciali che possono essere stipulate per determinati prodotti, purchè tale regime preferenziale venga espressamente autorizzato dal G.A.T.T.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-6