Accordo›Titolo SECONDO
Art. 8
In vigore dal 28 giu 1962
Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a partire dalla data della firma del presente Accordo, il sistema di pagamenti in compensazione generale attraverso un conto aperto presso l'Ufficio italiano dei Cambi al nome della Banca Nazionale Somala.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-8