Accordo›Titolo SECONDO
Art. 9
In vigore dal 28 giu 1962
Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall',
i pagamenti tra i due Paesi verranno regolati, senza soluzione di continuità, in conformità alle regolamentazioni valutarie vigenti nei rispettivi Paesi, in lire italiane di conto estero o in altre valute convertibili quotate sul mercato italiano dei cambi.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-9