Convenzione›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono
collocare, all'esterno dell'immobiliare ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio, stesso.
Essi possono ugualmente, nel giorni di pubblica solennità e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso.
I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono,
nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione
alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-9