Convenzione›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare
temporaneamente "ad interim", in qualità di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorità locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito.
Il reggente di un ufficio consolare non può godere a motivo di
tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali di privilegi più ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualità di funzionario od impiegato consolare.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-5