Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 28 giu 1962
Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti
contraenti potrà nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonché Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed Impiegati consolari, nel numero che riterrà necessario per ciascun ufficio consolare.
Le persone così nominate godranno di tutte le prerogative
riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-3