ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 28 giu 1962
Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. l'On. Avv. Carlo Russo il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Agli effetti della presente Convenzione, si intende: - per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il Console; - per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni; - per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento di funzioni consolari, cioè Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica; - per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare; - per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da quest'ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualità di Console Generale, Console o Vice Console; - per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari; - per Console onorario ogni cittadino di Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa; - per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa; - per Console il Console di carriera, il Console onorario e l'Agente consolare; - per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attività professionale o, comunque, lucrativa.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-1

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