Trattato

Art. 5

In vigore dal 28 giu 1962
Al cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.
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