ConvenzioneTitolo I

Art. 4

In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali è indicata la sede e ha circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati. L'exequatur è concesso senza spese e senza indugi ma può essere rifiutato e revocato per gravi motivi. Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercito delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non può essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-4

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