Trattato

Art. 3

In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà presso l'altra Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà istituire nel territorio dell'altra propri uffici consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-t-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo