Art. 3
ConvenzioneTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 28 giu 1962
Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonché Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed Impiegati consolari, nel numero che riterrà necessario per ciascun ufficio consolare. Le persone così nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.
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