ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 28 giu 1962
Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorità dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro. Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorità del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono. Uguale diritto hanno i consoli onorari e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono. Tutta la corrispondenza degli uffici consolari è inviolabile e può essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-10

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