Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 28 giu 1962
La polizia e le altre Autorità dello Stato di residenza non
possono accedere nei locali consolari nè effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio.
La stessa immunità vige per i locali adibiti ad abitazione privata
dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto.
I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato
inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere.
I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari
consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-11