Convenzione›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non sono sottoposti alle disposizioni dello Stato di residenza circa il permesso di soggiorno, la registrazione e il controllo degli stranieri.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-14