Convenzione›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 28 giu 1962
Le Autorità competenti sono tenute ad informare, appena possibile,
i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformità alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze.
Le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-19