ConvenzioneTitolo III

Art. 18

In vigore dal 28 giu 1962
Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorità competenti dello Stato di residenza. Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorità locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-18

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