Convenzione›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 28 giu 1962
Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorità competenti dello Stato di residenza.
Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali,
consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorità locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-18