Convenzione›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 28 giu 1962
I Consoli possono anche:
1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la
tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;
2) trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti
giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle Commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;
3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli
oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;
4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente
Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-23