ConvenzioneTitolo III

Art. 23

In vigore dal 28 giu 1962
I Consoli possono anche: 1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci; 2) trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle Commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante; 3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto; 4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-23

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