Convenzione›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 28 giu 1962
Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel
territorio dell'altra in una località dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorità locale prende tutte le misure conservativa per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si è verificato il decesso.
Il Console può presentarsi personalmente o inviare un suo
incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorità locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorità predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-27