Convenzione›Titolo V
Art. 29
In vigore dal 28 giu 1962
Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console può recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica.
Egli può in piena libertà interrogare il capitano e i membri
dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa.
Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a
comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-29