Convenzione›Titolo V
Art. 33
In vigore dal 28 giu 1962
Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne è informato appena possibile dalle Autorità locali.
Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subito il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali.
Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorità del posto. Salvo il caso di necessità, i mezzi idonei per le operazioni di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console.
Il Console può prendere, in assenza dell'armatore, tutte le
disposizioni opportune per ciò che riguarda, la sorte della nave nonché la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante.
L'intervento delle Autorità locali non dà luogo a rimborso - di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.
Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti
e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.
Storico versioni
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