ConvenzioneTitolo V

Art. 32

In vigore dal 28 giu 1962
Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante: 1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione; 2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante; 3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprietà di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi; 4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali; 5) la demolizione di navi nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-32

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