Convenzione›Titolo V
Art. 32
In vigore dal 28 giu 1962
Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello
Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:
1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro
cancellazione dall'immatricolazione;
2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato
inviante;
3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprietà di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;
4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate
nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;
5) la demolizione di navi nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-32