Convenzione
Art. 35
In vigore dal 28 giu 1962
Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una
divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte.
Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre
mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di accordo entro due mesi sulla nomina, del terzo membro questo verrà designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di conciliazione assumerà allora il nome e le funzioni di Commissione di arbitrato.
La Commissione di arbitrato statuirà a maggioranza di voti. La sua
decisione sarà definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-35