AccordoTitolo PRIMO

Art. 4

In vigore dal 28 giu 1962
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda: 1) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci; 2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonché al transito.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-4

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