Accordo›Titolo PRIMO
Art. 4
In vigore dal 28 giu 1962
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento
della nazione più favorita per quanto riguarda:
1) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione
delle merci;
2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le
modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonché al transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-4