Accordo›Titolo PRIMO
Art. 5
In vigore dal 28 giu 1962
Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:
1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti
contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato
della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia;
4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti, in rapporto alla, sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-5