AccordoTitolo PRIMO

Art. 5

In vigore dal 28 giu 1962
Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno: 1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi; 2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio; 3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia; 4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla, sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-5

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