Convenzione›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 28 giu 1962
Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario,
può, se gli eredi lo richiedono, amministrare e liquidare la successione, sia direttamente, sia a mezzo di un suo incaricato. In conseguenza di ciò il Console può procedere, secondo le forme previste dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato di residenza, alla vendita dei mobili e degli oggetti deperibili, o la cui conservazione fosse troppo onerosa; può riscuotere i crediti esigibili o che venissero a scadere, gli interessi dei crediti, gli affitti scaduti, ritirare depositi e fondi dalle banche e dalle casse di risparmio, procedere all'apertura delle casseforti, riscuotere e pagare le somme che sono o potrebbero essere dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa in capitali e accessori, compiere tutti gli atti conservativi dei diritti e dei beni della successione, impiegare capitali rinvenuti al domicilio del defunto o recuperarli dopo la morte, promuovere l'estinzione degli oneri e dei debiti della successione e, in linea generale, fare tutto ciò che è necessario per accertare e liquidare l'attivo.
Il Console dà notizia dell'avvenuto decesso nei principali
giornali della sua circoscrizione e affigge il relativo avviso nella sede della Cancelleria consolare. Egli non può procedere alla consegna dell'attivo della successione che dopo il regolamento dei debiti contratti dal defunto nello Stato di residenza e a condizione che entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto avviso nessun reclamo sia stato prodotto nei riguardi della successione.
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