Convenzione›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 28 giu 1962
Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designerà l'Autorità qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorità.
La medesima Autorità ha titolo per autenticare le firme dei
funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinché abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-22