ConvenzioneTitolo III

Art. 20

In vigore dal 28 giu 1962
I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni dello Stato inviante, possono: 1) ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini; 2) celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al più presto possibile alle Autorità, del Paese di residenza; 3) ricevere sotto forma notarile: a) gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano stipulare in tale forma, ad eccezione della costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza; b) gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato. Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorità dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalità in uso nello Stato di residenza.
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