Convenzione›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli
impiegati consolari hanno diritto ad una particolare protezione ed ai dovuti riguardi da parte di tutti i funzionari dello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-17