Accordo›Titolo SECONDO
Art. 11
In vigore dal 28 giu 1962
Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all' anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovrà essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-11