Accordo›Titolo TERZO
Art. 16
In vigore dal 28 giu 1962
Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall', lettera b); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie, riservando ad essi lo stesso trattamento usato ai capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-16