Accordo›Titolo TERZO
Art. 21
In vigore dal 28 giu 1962
L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo
somalo, darà la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformità del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili.
I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta
garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia.
I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati
direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-21