Accordo›Titolo TERZO
Art. 20
In vigore dal 28 giu 1962
Le facilitazioni previste dall' del presente Accordo
potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualità della conclusione del contratto.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-20