AccordoTitolo TERZO

Art. 19

In vigore dal 28 giu 1962
Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità dell'economia nazionale, è disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonché alle imprese operanti in Somalia, e ciò in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi. Le Autorità italiane, animate da uno spirito di amichevole cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento più favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare. I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilità di fissare un nuovo ammontare. Da parte sua il Governo somalo presterà le garanzie necessarie per il trasferimento, a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo