Accordo›Titolo TERZO
Art. 14
In vigore dal 28 giu 1962
Per la realizzazione del programma menzionato al precedente
articolo, il Governo italiano consente:
a) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai
fini del suo sviluppo economico;
b) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;
c) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.
Il programma di cui sopra sarà sviluppato in particolare nei
settori dell'industria, del commercio, della agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-14