Accordo›Titolo TERZO
Art. 15
In vigore dal 28 giu 1962
L'assistenza tecnica di cui all', lettera a), potrà
realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalità da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopra citato Trattato.
Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza
tecnica che potrà ritenersi utile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-15