AccordoTitolo TERZO

Art. 17

In vigore dal 28 giu 1962
Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per gli investimenti di capitali italiani in Somalia sarà garantito ai cittadini e alle ditte italiane, per quanto concerne il trasferimento degli utili e dei capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente: a) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 15% annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 5 anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni; b) per gli investimenti non produttivi, il trasferimento degli utili, nei limiti del 10% annuo del capitale investito e il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni. Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti a) e b) come incremento dei capitale. In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia ed ai relativi utili verrà riservato il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole del trattamento predetto.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-17

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