Accordo›Titolo TERZO
Art. 22
In vigore dal 28 giu 1962
Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente
Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nelle impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonché il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-22