AccordoTitolo QUARTO

Art. 26

In vigore dal 28 giu 1962
Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica. Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a titolo provvisorio a partire dalla data della firma. Esso avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare. Per la Repubblica italiana CARLO RUSSO Per la Repubblica Somala MOHAMED S. GABIOU Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-26

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