Accordo›Titolo QUARTO
Art. 4
In vigore dal 28 giu 1962
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento della notificazione della designazione e
subordinatamente alle disposizioni contenuta nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovrà concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo.
3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1
e 2 del presente articolo, l'impresa designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovrà essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, la tariffe stabilite in conformità con le disposizioni dello del presente Accordo.
5. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare,
revocare o sospendere il godimento, da parte dell'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dello del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.
Storico versioni
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