AccordoTitolo QUARTO

Art. 7

In vigore dal 28 giu 1962
1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli "standards" di velocità e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo i di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ambedue le Parti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad essa, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell' del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell' del presente Accordo. b) Quando siano stabilite, in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.
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