Accordo›Titolo QUARTO
Art. 10
In vigore dal 28 giu 1962
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio
degli strumenti di ratifica che avverrà a Roma appena possibile.
Ciascuna Parte contraente può in ogni momento dare notizia
all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterrà che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mogadiscio il 1 luglio 1960 in duplice esemplare.
Per la Repubblica italiana
CARLO RUSSO
Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Storico versioni
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