Art. 2
In vigore dal 28 giu 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-rd-2