Accordo›Titolo QUARTO
Art. 9
In vigore dal 28 giu 1962
1. Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi
disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note.
2. Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare
modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.
3. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale
sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-9-2