Accordo›Titolo QUARTO
Art. 6
In vigore dal 28 giu 1962
1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna
Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta.
3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno
ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti.
4. L'offerta della capacità per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovrà essere conforme al principio generale, per cui tale capacità deve risultare adeguata:
a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese
di destinazione;
b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale
l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;
c) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-6-2