AccordoTitolo QUARTO

Art. 1

In vigore dal 28 giu 1962
Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi; b) il termine "Autorità Aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità; c) il termine "impresa designata" significa l'impresa che una Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformità all' del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-1-2

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